Allegati
Convivenza di Fatto: Modulistica Costituzione e Cessazione.
Modulistica per la costituzione o cessazione della convivenza di fatto nel Comune di Nuvolera.
Informazioni sui destinatari del servizio:
A persone maggiorenni residenti e coabitanti nel Comune di Nuvolera:
Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno. Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite. Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Per informazioni più approfondite sugli effetti giuridici e fiscali della convivenza di fatto si consiglia di leggere la normativa di riferimento in fondo alla pagina.
Costituzione della convivenza di fatto
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando il cambio di abitazione presso lo stesso indirizzo di residenza di entrambi i conviventi. Le cittadine e i cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, tradotti in lingua italiana e debitamente formalizzati (con legalizzazione, Apostille o altre formalità, se richieste). Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato/a dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza. Le cittadine e i cittadini stranieri conviventi con cittadine o cittadini italiani o dell'Unione Europea potranno presentare la
dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto e fare trasmettere l'eventuale successivo contratto di convivenza per la sua registrazione soltanto una volta iscritti all'Anagrafe, previa esibizione della documentazione necessaria, compreso il permesso di soggiorno.
Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
Ecco come fare per accedere al servizio:
È necessario trasmettere l'apposito modulo attraverso le modalità sotto indicate. La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
I moduli necessari sono disponibile nella sezione Modulistica di questa pagina.
Il servizio consente di ottenere:
La costituzione della convivenza di fatto, o la sua cancellazione.
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
La richiesta può essere presentata in ogni momento. A seguito di trasmissione del modulo, la registrazione della convivenza viene effettuata entro 30 giorni.
Il servizio è gratuito.
Contratto di convivenza
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi. Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme. La sottoscrizione del contratto di convivenza deve sempre seguire la costituzione della convivenza di fatto, attraverso la presentazione dell'apposita dichiarazione anagrafica.
Per la registrazione del contratto di convivenza la trasmissione potrà essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:
Nessun limite alla copertura geografica
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Modulistica per la costituzione o cessazione della convivenza di fatto nel Comune di Nuvolera.
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