Il cittadino straniero nato in Italia che ha risieduto ininterrottamente fino al diciottesimo anno di età può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Al bambino nato in Italia da genitori entrambi non italiani viene attribuita la cittadinanza del paese straniero solo quando viene presenta al Comune apposita documentazione rilasciata dal paese di appartenenza.
I cittadini che ospitano o danno alloggio ad uno straniero o ad un apolide, o lo assumono per qualsiasi causa alle proprie dipendenze sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
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